In caso di decesso di una persona assicurata, la persona superstite del matrimonio, dell'unione domestica o della convivenza ha diritto a una rendita per coniugi, nella misura in cui soddisfi le disposizioni vigenti. Se le condizioni non risultano soddisfatte, alla persona superstite potrebbe spettare un capitale di decesso, o una liquidazione una tantum. Le rendite per coniugi annuali sono indicate nel
regolamento di previdenza.
Aventi diritto alla rendita per orfani sono tutti i figli minori di 18 anni, o che siano nell'apprendistato e non abbiano ancora compiuto 25 anni. Lo stesso diritto spetta anche ai figli carnali e adottati, così come ai bambini in affidamento, al cui mantenimento ed educazione abbia provveduto gratuitamente e durevolmente il nucleo familiare che li ha accolti. La rendita per orfani è stabilita nel
regolamento di previdenza.
Capitale di decessoIn caso di decesso prima del pensionamento, un capitale di decesso diventa esigibile, purché l'avere di risparmio accumulato non serva a finanziare le prestazioni per superstiti (rendita per coniuge, convivente, e orfani).
Il capitale di decesso viene versato alle seguenti persone, a prescindere dal diritto successorio:
a. i coniugi superstiti, in caso di mancanza;
b. i figli dell'assicurato deceduto, aventi diritto a una rendita per orfani della cassa pensioni, in caso di mancanza;
c. la persona che si sia avvalsa del sostegno determinante dell'assicurato prima del suo decesso, oppure che abbia convissuto ininterrottamente con lo stesso gli ultimi cinque anni antecedenti al decesso, oppure che debba provvedere al mantenimento di uno o più figli in comune aventi diritto a rendita di orfani della cassa pensioni.
d. in caso di mancanza dei beneficiari alle lettere a - c: gli altri figli dell'assicurato deceduto che non soddisfino i requisiti per una rendita per orfani, i genitori o i fratelli.
Avete facoltà di stabilire chi, nei singoli gruppi predetti, abbia diritto al capitale di decesso e a che quota dello stesso. A questo riguardo, il gruppo esistente che precede esclude dal godimento di questo diritto il rispettivo gruppo che segue. In mancanza di una dichiarazione di volontà dell'assicurato nei confronti della cassa pensioni e in presenza di più persone nel gruppo degli aventi diritto, il capitale di decesso sarà erogato in parti uguali agli aventi diritto.
Vi preghiamo di utilizzare la dichiarazione beneficiaria per designare, per iscritto, i beneficiari del capitale di decesso all'interno dei gruppi degli aventi diritto, specificando anche le rispettive quote.